Perché è necessario avere un rappresentante legale nell’UE se vuoi condurre uno studio clinico in Italia
Per garantire la sicurezza e mantenere elevati standard di qualità, le attività di ricerca clinica sono regolamentate da numerosi documenti normativi essenziali e dalle indicazioni del Ministero della Salute.
Uno di questi documenti è il Decreto Ministeriale italiano del 15 novembre 2011, i cui articoli più rilevanti sono riportati e analizzati di seguito.
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO MINISTERIALE 15 Novembre 2011
Definizione dei requisiti minimi per le Contract Research Organizations (CROs) impegnate in studi clinici farmaceutici.
Articolo 1 – Ambito di applicazione
Il decreto stabilisce i requisiti minimi che le organizzazioni private, indicate all’art. 20, comma 3, del D.Lgs. 24 giugno 2003, n. 211, devono possedere, o qualsiasi altro organismo a cui lo sponsor affida alcune o tutte le responsabilità dello studio clinico, definite negli articoli seguenti come CRO.
Nota: il DM 15 novembre 2011 non si applica agli studi osservazionali o agli studi con dispositivi medici. Pertanto, i monitor che operano in questi studi non sono obbligati a rispettare le specifiche indicate nel Decreto Ministeriale.
Art. 7 – Operatività e comunicazione dei requisiti
Dalla data di entrata in vigore del decreto, solo le CRO in possesso dei requisiti previsti possono operare in Italia.
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Le CRO già conformi alla data di entrata in vigore del decreto possono continuare a operare senza ulteriori comunicazioni.
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Le CRO costituite dopo il 31 marzo 2008, che non hanno ancora registrato i requisiti presso l’Osservatorio Nazionale sulla Sperimentazione Clinica dei Medicinali (OsSC), devono notificare entro quindici giorni l’autocertificazione dei requisiti, inviandola all’Ispettorato GCP e all’Ufficio Sperimentazioni Cliniche e Ricerca Clinica dell’AIFA.
Art. 8 – Rappresentanza legale e responsabilità dei promotori
Qualsiasi CRO costituita fuori dall’Italia che desideri svolgere attività sul territorio italiano deve avere un rappresentante legale in uno Stato membro dell’UE e soddisfare requisiti almeno equivalenti a quelli del decreto.
Il decreto non esonera i promotori dagli obblighi normativi, anche se affidano a una CRO parte o tutte le proprie competenze.
Requisiti principali per operare come CRO in Italia
Se vuoi condurre uno studio clinico interventistico su un IMP in Italia, la CRO deve avere:
Rappresentante legale in UE
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Se necessario, ClinOpsHub può fornire questo servizio → info@clinopshub
Sistema di qualità conforme ai requisiti del DM 15 nov 2011
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Il nostro Quality Management System è pienamente conforme.
Requisiti organizzativi e strutturali
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Atto costitutivo della CRO coerente con gli obiettivi.
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Elenco delle attività che la CRO è in grado di svolgere.
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Organigramma funzionale e nominativo.
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Direttore medico o scientifico con laurea in medicina, scienze della vita o titolo equivalente, con esperienza documentata di almeno 2 anni in ambito medico/scientifico.
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Personale sufficiente per le attività previste.
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Sede operativa adeguata per l’esecuzione delle attività e l’archiviazione dei documenti riservati.
Nota: un consulente freelance non è conforme al DM 15 nov 2011, poiché sono obbligatori sia un Direttore Scientifico sia un QA Manager.
Requisiti di qualità
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SOP che descrivono le attività della CRO.
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Sistema di gestione della qualità (QMS) definito secondo standard ISO o equivalenti, supportato da un Quality Manual.
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Evidenze documentate delle attività di Quality Assurance.
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QA Manager con laurea, esperienza pratica di almeno 1 anno e almeno 15 giorni di formazione teorica negli ultimi 2 anni.
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Programma annuale di formazione per dipendenti e consulenti.
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Conformità GCP di tutte le attività della CRO.
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Sistema documentale adeguato per tracciare tutte le attività della CRO.
Solo una volta dimostrata la conformità a tutti i requisiti e ricevuto il riscontro da AIFA, la CRO può operare autonomamente e gestire studi clinici interventistici in Italia senza rischi di interruzioni o rifiuti dei dati per non conformità.
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Possiamo essere il tuo rappresentante legale in UE
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Il nostro sistema di qualità rispetta tutti i requisiti del DM 15 nov 2011
Riferimento: Decreto Ministeriale Italiano 15.11.2011





