Aggiornamento: 31 ago 2023
Decreto Ministeriale Italiano 15 Novembre 2011 – CRO (Traduzione in italiano)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 15 Novembre 2011
Definizione dei requisiti minimi per le Contract Research Organizations (CROs) impegnate in studi clinici farmaceutici.
Contenuti
- Articolo 1. Ambito di applicazione
- Articolo 2. Definizioni
- Articolo 3. Requisiti minimi generali
- Articolo 4. Requisiti per le attività di monitoraggio
- Articolo 5. Requisiti per le attività di auditing su studi o centri sperimentali
- Articolo 6. Requisiti per analisi statistiche e gestione dati
- Articolo 7. Operatività e notifica dei requisiti
- Articolo 8. Rappresentanza legale e responsabilità dei promotori
- Articolo 9. Modalità di trasmissione delle informazioni
- Articolo 10. Entrata in vigore
Articolo 1 – Ambito di applicazione
Il decreto stabilisce i requisiti minimi che le organizzazioni private, indicate all’art. 20, comma 3, del D.Lgs. 24 giugno 2003, n. 211, devono possedere, oppure qualsiasi altro organismo a cui lo sponsor affida alcune o tutte le responsabilità dello studio clinico, definite come CRO negli articoli seguenti.
Nota: Il DM 15/11/2011 non si applica agli studi osservazionali o agli studi con dispositivi medici. Pertanto, i monitor che operano in questi studi non devono rispettare i requisiti specifici indicati nel decreto.
Articolo 2 – Definizioni
- Per i fini del decreto si intendono:
a) Contract Research Organization (CRO): società, istituto o organizzazione privata con cui lo sponsor stipula un contratto o accordo per affidare parte o tutte le responsabilità dello studio clinico (redazione protocollo, selezione centri e sperimentatori, monitoraggio, gestione dati, rapporti statistici, documentazione regolatoria), secondo gli standard GCP senza pregiudicare le responsabilità dello sponsor stesso.
b) Standard di Buona Pratica Clinica (GCP): standard come da allegato 1 al DM 15 luglio 1997 e D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 200.
c) Promotore dello studio (Sponsor): ente o persona responsabile dell’avvio, gestione e finanziamento dello studio clinico.
d) Monitor: persona che valuta l’andamento dello studio nei centri clinici e verifica la conformità al protocollo, SOP, normativa e GCP.
e) Quality Assurance (QA): insieme di azioni pianificate per assicurare la corretta conduzione dello studio e la qualità dei dati.
f) Verifica o auditing: controllo sistematico e indipendente delle attività e documenti dello studio per verificare conformità a protocollo, SOP, GCP e normative applicabili.
g) Auditor: persona responsabile delle attività di auditing della CRO.
h) Direttore medico o scientifico: responsabile tecnico-scientifico della CRO.
i) Statistico: responsabile tecnico-scientifico per le attività statistiche.
l) Monitor esperto: monitor in possesso dei requisiti di cui all’art. 4, compresi quelli specifici per attività avanzate.
m) Auditor esperto: auditor in possesso dei requisiti di cui all’art. 5, compresi quelli specifici.
n) Studio clinico: studio clinico di medicinali come definito dal D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 200.
Articolo 3 – Requisiti minimi generali
Per operare, la CRO deve soddisfare almeno:
a) Requisiti organizzativi e strutturali:
- Atto costitutivo e statuto coerenti con l’obiettivo della CRO.
- Elenco delle attività che la CRO svolgerà.
- Organigramma funzionale e nominativo con responsabili per ogni attività.
- Direttore medico o scientifico con laurea in medicina o discipline scientifiche pertinenti e almeno 2 anni di esperienza documentata.
- Personale sufficiente e qualificato.
- Sede operativa adeguata per lo svolgimento delle attività e conservazione documenti riservati.
b) Requisiti di qualità:
- Presenza di SOP per tutte le attività della CRO.
- Sistema di qualità (QMS) conforme a ISO o equivalenti e Quality Manual aggiornato.
- Attività documentate di QA.
- QA Manager con laurea, esperienza ≥1 anno e ≥15 giorni di formazione teorica negli ultimi 2 anni; non può coincidere con l’auditor sugli stessi studi.
- Programma annuale di formazione documentato per dipendenti e consulenti.
- Tutte le attività CRO devono rispettare GCP.
- Sistema documentale adeguato per tracciare tutte le attività.
c) Aggiornamento del personale:
- Personale tecnico-scientifico e QA deve ricevere almeno 30 ore di aggiornamento ogni 12 mesi.
- Personale amministrativo, finanziario e servizi generali è esonerato.
Articolo 4 – Requisiti per il monitoraggio
- Il personale deve avere:
- Laurea in discipline sanitarie/scientifiche.
- ≥40 ore di formazione teorica nell’anno precedente su GCP, GMP, farmacovigilanza, qualità, monitoraggio.
- ≥20 giorni di attività di supporto a un monitor esperto (almeno 50% in loco).
- ≥4 mesi di esperienza in controllo/QA o farmacovigilanza; alternative possibili.
- Formazione specifica sullo studio da monitorare.
- Monitor con esperienza documentata può essere esentato da alcuni requisiti.
- Aggiornamento annuale minimo di 30 ore obbligatorio.
- Per sistemi tecnologici avanzati (es. e-CRF) è richiesto addestramento specifico.
- Monitor esperto deve effettuare almeno 15 giorni di visite annuali.
- Interruzioni giustificate non comportano perdita di qualifica, ma in caso di >12 mesi, almeno 2 visite di supporto sono richieste prima di riprendere attività autonoma.
Articolo 5 – Requisiti per auditing
- Auditor deve avere:
- Laurea in discipline sanitarie/scientifiche.
- ≥60 ore di formazione teorica nell’anno precedente su QA, metodologia, GCP, GMP, farmacovigilanza.
- ≥20 giorni di attività di supporto ad auditor esperto (almeno 50% in loco).
- ≥4 mesi di esperienza in QA/QC/farmacovigilanza; alternative possibili.
- Formazione specifica sullo studio da auditare.
- Auditor con esperienza documentata può essere esentato da alcuni requisiti.
- Aggiornamento annuale minimo di 30 ore obbligatorio.
- Per auditing con sistemi avanzati (e-CRF) è richiesto addestramento specifico.
- Auditor esperto deve effettuare almeno 12 giorni di auditing all’anno.
- Interruzioni giustificate non comportano perdita di qualifica; >12 mesi richiedono almeno 2 visite di supporto.
- Auditor con esperienza precedente può continuare anche senza laurea specifica.
Articolo 6 – Requisiti per analisi statistiche e gestione dati
- Statistico qualificato con:
- Laurea in statistica o disciplina equivalente; master o dottorato accettabili.
- ≥2 anni di esperienza nel settore.
- Aggiornamento annuale obbligatorio.
- Gestione dati con personale qualificato e software validato secondo GCP.
- Strutture e sistemi IT adeguati per sicurezza fisica e logica dei dati.
Articolo 7 – Operatività e notifica dei requisiti
- Solo le CRO in possesso dei requisiti possono operare in Italia.
- Funzioni già documentate prima dell’entrata in vigore possono continuare anche se non conformi ai nuovi requisiti.
- Professionisti freelance devono rispettare gli stessi requisiti e operare all’interno del QMS della CRO.
- CRO già registrate non devono reinviare documentazione; nuove CRO devono notificare entro 15 giorni (30 giorni prima per CRO nuove).
- Possesso dei requisiti soggetto a verifica da AIFA.
- CRO e sponsor devono fornire documentazione ai dipendenti/consulenti su richiesta.
Articolo 8 – Rappresentanza legale e responsabilità
- CRO estere deve avere rappresentante legale in uno Stato membro UE e soddisfare requisiti equivalenti.
- Decreto non esonera gli sponsor dalle responsabilità.
Articolo 9 – Modalità di trasmissione delle informazioni
- Trasmissione a AIFA secondo quanto previsto dalla delibera del 23 dicembre 2008.
Articolo 10 – Entrata in vigore
- Il decreto sarà registrato presso la Corte dei Conti.
- Sostituisce il DM del 31 marzo 2008 e entra in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Roma, 15 novembre 2011
Il Ministro: Fazio
Registrato Corte dei Conti il 19 dicembre 2011
Riepilogo pratico per CRO straniere
- Per gestire studi clinici interventistici in Italia è obbligatorio avere:
- Rappresentante legale in UE → ClinOpsHub può fornire questo servizio.
- Sistema di qualità conforme al DM 15/11/2011 → il nostro QMS è pienamente conforme.
Solo al soddisfacimento di questi requisiti una CRO può operare autonomamente e legalmente sul territorio italiano.





